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Traduzioni professionali a Lucca

Le traduzioni cosiddette “legali” ,  “giurate” o “asseverate” possono essere richieste in svariati settori del nostro vivere quotidiano,  dalla nascita, allo stato di famiglia, al diploma di studi, al matrimonio, dagli atti penali a quelli di buona condotta, dai certificati anagrafici ai brevetti e molti altri ancora. Quando ci si trova davanti ad un testo del genere è assolutamente fondamentale affidarsi a professionisti del settore che oltre ad avere una padronanza terminologica appropriata, posseggono una formazione giuridica e legale.

Solo dei professionisti

Possono tradurre determinati atti amministrativi quali la conversione di una patente, il riconoscimento di un titolo di studio, l’acquisto della cittadinanza italiana, l’immatricolazione di un veicolo straniero, e pertanto tutto quanto previsto dalla legge del 4 Gennaio 1968 N 15

Asseverazione

L'asseverazione, o più semplicemente giuramento, è la dichiarazione che si rende davanti al funzionario del tribunale, affermando di avere tradotto bene e fedelmente il testo in questione, al solo scopo di far conoscere la verità.  Con tale “giuramento” il traduttore si assume la piena responsabilità (anche penale) dell’atto tradotto. L’asseverazione della traduzione si effettua presso l'Ufficio Volontaria Giurisdizione o dal Giudice di Pace. Per asseverare un testo è necessario essere in possesso del documento originale o di copia conforme, nonché di una semplice copia da depositare all’ufficio preposto. Sono altresì necessarie le marche da bollo da 14,62 euro ogni quattro pagine di testo compresa quella contenente il  verbale di giuramento. (fanno parte del n totale di pagine sia quelle del testo tradotto che quelle dell’originale dell’atto) Originale e traduzione vengono spillati insieme, con in mezzo il verbale di giuramento firmato dal traduttore e dal funzionario e annullati con timbri di congiunzione su ogni pagina. Essi non potranno più pertanto essere utilizzati separatamente. (per questo motivo si consiglia di farsi una copia conforme qualora il documento originale vi sia necessario in futuro)

Legalizzazione

La legalizzazione costituisce la fase successiva all’asseverazione, nel caso in cui il documento sia destinato all’estero, e serve appunto a renderlo ufficialmente valido a livello internazionale.  La legalizzazione è un requisito essenziale affinché un atto straniero possa produrre in Italia i suoi effetti legali. Essa consiste solo nella attestazione ufficiale – resa dalla competente autorità consolare o diplomatica italiana all’estero – della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto e l’autenticità della sua firma.  Se l’atto è rilasciato da una autorità estera in Italia, deve essere legalizzato dal Prefetto nella cui circoscrizione si  trova l’autorità estera stessa (fanno eccezione la Val d’Aosta, in cui è competente il Presidente della Regione,  e le Province di Trento e Bolzano, per cui è competente il Commissario di Governo).  La legalizzazione non riguarda, al contrario, la validità o l’efficacia dell’atto nel Paese da cui esso proviene, ed in questo senso è molto meno di una certificazione notarile, in quanto la legalizzazione (come l’Apostille) non comporta nessun controllo né accettazione del contenuto del documento. La mancanza di legalizzazione, quindi, comporta che l’atto (pur essendo valido ed efficace nel Paese di provenienza) non può produrre effetti in Italia e non può essere utilizzato da un notaio. In particolare, un atto pubblico straniero non vale come tale, bensì solo come scrittura privata non autenticata. Se l’atto italiano deve essere usato all’estero, la legalizzazione – se richiesta dalle autorità estere – deve  essere fatta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il notaio che riceve o autentica l’atto. La firma del Procuratore della Repubblica, a sua volta, viene legalizzata dal Consolato straniero nel cui ambito risiede.

La Postilla o Apostille

L’apostille  (postilla)

E' una forma semplificata – ma assolutamente rigida - di legalizzazione, nel senso che essa deve corrispondere esattamente al modello depositato in allegato alla Convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961 che la prevede.  E’ in vigore tra i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 e sostituisce, solo tra essi, la legalizzazione. Come la legalizzazione, anche l’Apostille è indispensabile affinché l’atto straniero possa avere effetto in Italia.  Come la legalizzazione, l’Apostille consiste nella attestazione della qualifica legale del pubblico ufficiale (o funzionario) che ha sottoscritto l’atto, e l’autenticità del suo sigillo o timbro.  Non riguarda la validità o l’efficacia dell’atto nel Paese di provenienza. è una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso.
L’ apostille, quindi, sostituisce la legalizzazione . E’ necessario precisare che la Convenzione riguarda specificamente l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri tra i quali rientrano, per espressa previsione della stessa, i documenti che rilascia un autorità o un funzionario dipendente da un’amministrazione dello Stato (compresi quelli formulati dal Pubblico Ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario), i documenti amministrativi, gli atti notarili, le dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, un visto di data certa, un’autenticazione di firma apposti su un atto privato, mentre invece non si applica ai documenti redatti da un agente diplomatico o consolare e ai documenti amministrativi che si riferiscono a un’ operazione commerciale o doganale.